LEGGI DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA DEL MOBBING
Basi giuridiche per la tutela, a livello nazionale, dal rischio mobbing
Il mobbing intervenendo in forma lesiva e, nei casi più gravi, distruttiva degli aspetti più profondi ed intimi della personalità di un individuo, trova nel nostro ordinamento giuridico, privo di una normativa specifica ad esso dedicata, una significativa tutela sia dal punto di vista dei diritti fondamentali dell’uomo, sia dal punto di vista della tutela della dignità e della salute fisica e psichica del lavoratore.



Nella Costituzione italiana, quale prima fonte giuridica nella scala gerarchica delle fonti previste dal nostro ordinamento giuridico:

- art. 3 - La persona umana ha diritto al suo pieno sviluppo e all’effettiva partecipazione, assieme a tutti i lavoratori, all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Al fine di favorire tale possibilità qualsiasi ostacolo deve essere rimosso sia di ordine economico che sociale che in concreto possa limitare la piena libertà e l’eguaglianza tra i cittadini.

- art.32 – La salute è il fondamentale diritto dell’individuo e l’interesse primario della collettività.

- art.35 – Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme.

- art.41 – Qualsiasi attività economica non può svolgersi se in contrasto con l’utilità sociale, se reca danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.



Nel Codice civile :

- art. 2043 – E’ obbligato al risarcimento del danno, chiunque pone in essere un fatto, doloso o colposo, che comporta un danno ad altri non giustificato.

- art.2087 – L’imprenditore deve adottare per lo svolgimento della sua attività le misure necessaria a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori in base alla particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.

- art.2103 – Il lavoratore non può essere in nessun caso trasferito se non per provate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Egli deve essere adibito alla mansione per la quale è stato assunto, o alla mansione superiore avendola acquisita.

- art.2697 – Per far valere in giudizio un diritto occorre che la persona provi i fatti che ne costituiscono il fondamento. Lo stesso nel caso di prova dell’inefficacia dei fatti, di modifica od estinzione dei diritti.



Nel Codice penale :

- art.582 – Pena della reclusione per chiunque procura volontariamente una lesione personale dalla quale si verifica una malattia del corpo o della mente.

- art.583 – Le lesioni di cui all’articolo precedente possono essere gravi o gravissime. L’intensità influisce sulla pena aumentando gli anni di reclusione.

- art.589 – Pena della reclusione per colui che procura la morte di una persona per colpa. La pena è maggiore se il fatto si crea anche a causa della violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro.

- art.590 - Pena della reclusione per colui che procura delle lesioni ad una persona per colpa. La pena è maggiore se il fatto si crea anche a causa della violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro. Il procedimento è d’ufficio e non a seguito di denuncia della parte offesa, nei soli casi di violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



Nel D.Lgs. 626/94 :

- art.3 – Il datore è tenuto al rispetto delle misure generali di tutela per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste troviamo il rispetto dei principi ergonomici dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione, l’attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo.

- art.4 – Il datore deve, pena la sanzione penale, adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

- art.5 - Ogni lavoratore è soggetto a responsabilità penale nel prendersi cura di sé e della sicurezza e salute delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.



Nel D.Lgs. 38/00:

- art.13 – Il lavoratore è tutelato da una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che ricomprende anche il danno biologico quale lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore valutata da parte del medico legale. La quota d’indennizzo non dipende dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.





Dal sito INAS CISL